se la convalida o rinnovazione di atto nullo sconti la tassa fissa di registro


 

Cass. 1983, n. 6896

 

La convalida di un atto nullo ben può implicarne la rinnovazione con effetti costitutivi ex nunc, qualora, in via di interpretazione si possa ritenere che a tal fine sia preordinata la volontà delle parti.

 

 


 

Cass. 31.05.1950, n. 1349

Giur. comm. cass. civ., 1950, II, pag. 498

 

Nulla vieta che i contraenti, nella sfera della loro autonomia negoziale, trasfondano il contenuto dell’atto nullo in un altro contratto che sia pienamente valido per essere state rimosse le cause da cui era derivata la nullità del primo contratto…

 

 

Cass. n. 5.07.1957, n. 2635

 

.. e che le parti possono anche stabilire che il nuovo negozio abbia efficacia dalla data del primo.

 

 


 

Cass. 30.03.1963, n. 799

Foro It., 1963, I, pag. 1757

 

La rinnovazione importa la creazione di un nuovo negozio che essendo identico al primo come contenuto, è destinato, per l’incompatibilità derivante dalla contemporanea sussistenza di due fonti negoziali simili, a sostituirsi al primo in posizione ed in funzione autonoma

 

 


 

In definitiva, la tutela delle ragioni del Fisco, portata dall’art.38, L.R., non dovrebbe condurre ad un’ulteriore tassazione oltre la sola imposta fissa, laddove il negozio voluto e posto in essere tra le parti, ovverosia il regolamento negoziale degli interessi, sia nella sostanza uno solo (considerata la incompatibilità, evidenziata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, di due fonti negoziali, per le medesime vicende di rapporti giuridici tra gli stessi soggetti).

 

Diversamente si avrebbe una ingiustificata duplicazione di imposta proporzionale, in contrasto con il principio cui si uniforma la legge sull’imposta di registro, sul quale si fondano le disposizioni contenute negli articoli 30 e 40.